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La separazione consensuale senza il legale

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Se la separazione è consensuale, ovvero quando c’è sia l’accordo di entrambi i coniugi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e su tutti i connessi aspetti patrimoniali, sulla misura e la modalità dell’assegno di mantenimento per il coniuge ed i figli, la coppia può separarsi legalmente in modo celere, economico e senza bisogno dell’assistenza di un avvocato. Se la coppia ha dei figli è necessario, inoltre, un accordo relativo al loro affidamento e mantenimento, che non sia in contrasto con l’interesse dei figli stessi. Per portare a compimento la procedura di separazione consensuale, la coppia deve compilare e firmare un apposito atto di ricorso, con il quale chiede al tribunale la separazione alle condizioni già pre-concordate con l’ex partner.

 

Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale competente e dovranno essere allegati i seguenti documenti: estratto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal comune in cui esso è stato celebrato; stato di famiglia; certificato di residenza dei due coniugi; nota di iscrizione a ruolo per le cause ordinarie. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso e dei suddetti documenti, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé. Pertanto il consiglio è quello di recarsi, di tanto in tanto, dopo il deposito del ricorso, in cancelleria, per verificare che la data di udienza sia stata stabilita e tenerne memoria. In udienza, i coniugi devono comparire personalmente e confermare la volontà di separarsi alle condizioni che hanno già indicato nel ricorso. Nulla vieta, ovviamente, che nel frattempo gli stessi abbiano trovato un accordo, decidendo di tornare insieme. In tal caso, i coniugi potranno anche evitare di presentarsi in tribunale.

 

Confermata la volontà di separazione, il giudice verifica che gli accordi di separazione siano legittimi e, in caso affermativo, omologa la separazione dichiarandola efficace. La separazione consensuale, infatti, per essere efficace, deve essere omologata dal tribunale.  L’omologazione non è nient’altro che una sorta di “visto”, un controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge, che conferma la validità della separazione stessa. È un procedimento che si instaura d’ufficio, senza la necessità di alcuna specifica ed ulteriore domanda da parte dei coniugi. Il giudice deve prestare particolare attenzione all’accordo che i coniugi hanno raggiunto per il trattamento della prole a seguito della separazione. Infatti, nel caso in cui tale accordo risulti in contrasto con gli interessi dei figli, specie se minorenni, il giudice può riconvocare i genitori, invitandoli a modificare le condizioni dell’accordo e se questi non vogliono apportare le modifiche suggerite loro dal giudice o comunque non riescono a trovare una soluzione idonea, il giudice può rifiutare l’omologazione della separazione.