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Attestato di prestazione energetica: l’iter normativo

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attestato di prestazione energetica

L’attestato di prestazione energetica, noto con l’acronimo Ape, è un documento che serve a classificare gli edifici dal punto di vista del consumo energetico. Si tratta di una disposizione piuttosto recente per quanto riguarda gli immobili venduti (2009) o quelli locati (2010). Sono poi intervenute altre modifiche a livello normativo per contrassegnare i contorni di un argomento moto importante in tema di edilizia. Con l’aumento esponenziale dei lavori di riqualificazione energetica, si è reso necessario trattare l’argomento a livello normativo con ulteriori integrazioni. Come è successo nel 2012, quando è stato inserito l’obbligo di segnalazione degli indici di prestazione energetica per gli immobili. Sempre nello stesso anno è stato stabilito che l’Ape rientra tra i documenti obbligatori per ottenere l’agibilità di un edificio. Al di là delle previsioni normative, l’Ape è un documento necessario per avere contezza rispetto ai consumi energetici di un immobile, ma anche la convenienza rispetto ai lavori di riqualificazione energetica.

Ma è con la legge 90/2013 che si è entrati maggiormente nello specifico, grazie all’introduzione  delle sanzioni derivanti dal mancato ottenimento dell’ attestato di prestazione energetica. Vediamo quali sono le sanzioni in questo articolo.

Multe salate per chi non rispetta le previsioni di legge

Il mancato ottenimento dell’attestato di prestazione energetica comporta sanzioni piuttosto salate, a seconda del destinatario.

Le sanzioni più serie sono quelle a cui vanno incontro il costruttore dell’edificio e il proprietario (o locatario) dello stesso. Per il costruttore che realizzi un nuovo edificio (o faccia importanti lavori di ristrutturazione di uno già esistente) la sanzione per il mancato attestato di prestazione energetica si attesta tra i 3mila e gli 8mila euro.

Diverso il caso di chi venda o affitti un immobili. Per un immobile venduto senza Ape, la multa va dai 3mila agli 8mila euro. Qualora l’edificio venga affittato senza l’attestato di prestazione energetica, la multa può andare dai mille ai 4mila euro. E infine se l’annuncio di vendita o locazione non presenta nel dettaglio i parametri energetici dell’edificio, la sanzione prevista varia dai 500 ai 3mila euro.

Anche il direttore dei lavori può incorrere in una pesante sanzione se, al termine dei lavori di costruzione o riqualificazione di un edificio, non doti lo stesso del certificato energetico. In questo caso la pena pecuniaria va dai mille ai seimila euro.

C’è infine a figura del calcolatore energetico, che viene punito con una multa che va dai 700 ai 4200 euro qualora non agisse nei termini previsti dalla legge.

La figura del calcolatore energetico

Il calcolatore energetico è un tecnico specializzato che si occupa di fare un’analisi completa riguardo alle prestazioni energetiche di un edificio. Per farlo, egli deve necessariamente compiere un sopralluogo avvalendosi di particolari software che servono a rilevare:

  • le caratteristiche geometriche dell’edificio

  • l’eventuale produzione di energie rinnovabili

  • le condizioni degli infissi e delle murature

  • i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento dell’immobile

Il calcolatore energetico è una figura che viene formata attraverso appositi corsi di specializzazione erogati dalle regioni, ma in assenza di tali corsi (non tutte le regioni ne sono provviste) si ricorre alle disposizioni previste dalla legge 90/2013.